stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. 681

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869 (in G.U. 25/11/1982, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-7-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli.
((Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'articolo 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo))
.
((4))

Si applica il terzo comma del precedente articolo 2.

---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.