stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. 681

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869 (in G.U. 25/11/1982, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-11-1983
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza che, in attesa della definizione
legislativa  della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, occorre
ulteriormente  prorogare  fino  al  30  giugno  1983 e riconoscere un
parziale  adeguamento  del  trattamento  economico provvisorio per il
personale  dirigente  civile  e  militare dello Stato e per quello ad
essi  collegato  di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22
del   decreto-legge   6   giugno   1981,   n.  283,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
  Considerato  che  l'intervenuta scadenza del termine costituzionale
non ha consentito la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio
1982, n. 453;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  trattamento  economico  provvisorio  del  personale di cui agli
articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981,
n.  283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n.
432,  e'  ulteriormente  prorogato  fino  al  30  giugno 1983, con le
modifiche previste dal presente decreto.
  Con  effetto  dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali
risultanti  dall'applicazione  degli  articoli  10,  11-bis  e 21 del
decreto-legge  di  cui  al precedente comma sono maggiorate del 12,20
per  cento,  restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale
pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.
  Con  la  stessa  decorrenza  di cui al precedente secondo comma, lo
stipendio  annuo  lordo  delle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale   e   di   direttore  di  divisione  o  equiparata,  di  cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per
cento  ed  all'85  per  cento  dello  stipendio  spettante  al  primo
dirigente   di   pari  anzianita'.  E'  soppresso  il  secondo  comma
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
  Con effetto dal 1 gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi
stipendi  previsti  dal  presente articolo si sviluppa in otto classi
biennali  dell'8  per  cento,  computato  sullo stipendio iniziale di
qualifica,  e  in  successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per
cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
  Per  il  primo  dirigente  con due anni di servizio la progressione
economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate
sullo stipendio relativo a tale posizione.
  Ai  fini  dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la
nascita  di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti
si  conferiscono  aumenti  periodici convenzionali del 2,50 per cento
sulla  classe  stipendiale  di  appartenenza,  riassorbibili  con  la
successiva progressione economica.
  Ai  professori  universitari  straordinari,  ordinari  ed associati
compete,  con  decorrenza  dal 1 gennaio 1983, secondo le proporzioni
fissate  dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  12  settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 1a s.s 11/11/1983, n. 310)
ha  disposto (con l'art. 25) che il trattamento economico provvisorio
del  personale  di  cui al presente articolo, e' prorogato fino al 31
dicembre 1983.