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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 1981, n. 432 (in G.U. 08/08/1981, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  26-11-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 12



A decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 743, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 1982, N. 681, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1982, N. 869))
. (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1982, n. 6 ha disposto (con l'art. 1) che il
trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 283/1981, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, ha disposto (con l'art. 1) che "il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto". Ha inoltre disposto che con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge 283/1981 sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.