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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 1981, n. 432 (in G.U. 08/08/1981, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  24-1-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 13


Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1982, n. 6 ha disposto (con l'art. 1) che il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 283/1981, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.