stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. 429

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1982, n. 516 (in G.U. 07/08/1982, n.216)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-2-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui
((agli articoli 16 e 17 nonché di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata))
, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.
I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.
((Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute))
.
Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
((calcolato con decorrenza dall'anno 1983))
.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.
Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.
((L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili))
ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.