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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. 429

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1982, n. 516 (in G.U. 07/08/1982, n.216)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  14-7-1982 al: 7-8-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e conseguentemente di prevedere disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e la programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a venticinque milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
È punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:
1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;
2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;
3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Nei casi previsti nel numero 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, semprechè la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.
Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni semprechè le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'articolo 14 del medesimo decreto.