stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-5-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f).
Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere a) e c) di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.
Le disposizioni dell'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti della imposta sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo.
((Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad enti ed istituzioni sulle disponibilità del fondo, nonché gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.
L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti))
.
((I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate))
.