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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  26-4-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 11


Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.
La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.(2)
Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
((9))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 ottobre 1982 n. 696, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 ha disposto (con l'art. 3-sexies) che "Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986 n. 119 ha disposto (con l'art. 3-sexies) che "il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è prorogato al 31 dicembre 1986".