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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 5-bis

((Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:
a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;
b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.
L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonché notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.
Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.
Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro))
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