DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis.

  ((Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio
con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere
nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato
non  superiore  al  trasferimento  richiesto  a pareggio del bilancio
1981, a condizione che:
    a)  istituiscano  per  l'anno  1982  l'addizionale per il consumo
dell'energia   elettrica   per   entrambe   le   categorie   previste
dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;
    b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.
  L'erogazione  del  contributo integrativo e' disposta a consuntivo,
previo  invio  al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio
del  30  aprile  1983,  di  una  dichiarazione  attestante le nuove e
maggiori  entrate  accertate  o comunque riscosse nel corso del 1982,
nonche'  notizie  sulle  entrate  in  generale,  firmate  dal  legale
rappresentante  dell'ente  e  dal segretario, conforme al modello che
sara' approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il  Ministro  del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani e l'Unione delle province d'Italia.
  Qualora  gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri
di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  11  del  decreto-legge 28
febbraio  1981,  n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge   23   aprile  1981,  n.  153,  con  le  quote  dell'avanzo  di
amministrazione  rimaste  nella  loro  disponibilita'  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere,
per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.
  Gli  enti  di  cui  al  comma  precedente  non  possono  deliberare
l'assunzione  di  mutui  con  istituti di credito diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli
istituti  di  previdenza  del Ministero del tesoro e dall'Istituto di
credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del
tesoro)).