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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  28-4-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

((Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:
a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate degli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;
b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonché per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;
c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera b).
Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.
La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province, nel limite annuo del 5 per cento della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.
Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo, per la realizzazione di impianti di base, nonché ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro))
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