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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:
a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25
((...))
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere d. 2, d. 3, d. 4, ed E del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto-legge, incrementate
((del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale.
L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province))
;
b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.
I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982
((...))
.
L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:
a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;
b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;
c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.