DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.

  ((Per  gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare
ricorso  all'assunzione  di mutui presso istituti di credito, diversi
dalla   Cassa  depositi  e  prestiti,  esclusivamente  alle  seguenti
condizioni e modalita':
    a)  per  il  finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni
dei  prezzi  di  opere finanziate degli stessi istituti con contratti
stipulati alla data del 31 dicembre 1980;
    b)  per  gli  investimenti  finanziabili  dalla  Cassa depositi e
prestiti,   per  i  quali  la  Cassa  abbia  manifestato  la  propria
indisponibilita'   alla   immediata  concessione  dei  finanziamenti,
nonche'   per   gli  investimenti  diretti  alla  creazione  di  zone
industriali o artigianali;
    c)  per  il  finanziamento  degli  investimenti che non rientrino
nella lettera b).
  Il  maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b),
rispetto  a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti,
nonche'  l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera devono
essere  fronteggiati  senza  che ne consegua aggravio per il bilancio
dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento
a  pareggio  di cui all'articolo 24, mediante l'espansione di entrate
ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio
dell'ammortamento dei mutui stessi.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  deve  comunicare  all'ente locale
interessato  la  propria  adesione  di massima sulle domande di mutuo
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti
locali  interessati  possono  ricorrere ad altri istituti di credito,
secondo i limiti e le modalita' di cui ai commi precedenti.
  Per  gli  esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui
presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e'
ammesso  per  le  province,  nel  limite  annuo del 5 per cento della
potenzialita'  di  indebitamento,  che rimane fissata al 25 per cento
delle  entrate  degli  enti  locali  relative  ai primi tre titoli di
bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo
comma del presente articolo.
  Le  limitazioni  e  modalita'  di  cui  ai  commi precedenti non si
applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo,
per  la  realizzazione  di impianti di base, nonche' ai mutui assunti
presso  la  direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza  del
Ministero del tesoro)).