DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (in G.U. 29/07/1981, n.206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 22-9-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
E' istituito presso il Mediocredito centrale  un  fondo  a  carattere
rotativo  destinato  alla  concessione  di  finanziamenti   a   tasso
agevolato  alle  imprese  esportatrici  a  fronte  di  programmi   di
penetrazione commerciale di cui all'articolo 15,  lettera  n),  della
legge 24 maggio 1977, n.  227,  in  Paesi  diversi  da  quelli  delle
Comunita'  europee  nonche'  a  fronte  di  attivita'  relative  alla
promozione commerciale all'estero del settore turistico  al  fine  di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 
  COMMA ABROGATO DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.112  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133. 
  COMMA ABROGATO DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.112  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133. 
  La disposizione di cui al primo  comma  del  presente  articolo  si
applica anche alle imprese  alberghiere  o  turistiche  limitatamente
alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. 
  COMMA ABROGATO DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.112  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133. 
                                                           (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
270) che  "L'organo  competente  ad  amministrare  il  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche'  il  fondo
rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti  del
Ministero dello sviluppo  economico,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e  delle
finanze, da un rappresentante del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e da  un  rappresentante  designato
dalle regioni, nominati con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  21
settembre 2019, n. 104, ha disposto (con l'art.  1,  comma  270)  che
"L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui  all'articolo  3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' il fondo rotativo di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il Comitato
agevolazioni, composto da  due  rappresentanti  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  di  cui  uno  con
funzioni  di  presidente,  da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da  un  rappresentante  del  Ministero
dello sviluppo economico  e  da  un  rappresentante  designato  dalle
regioni, nominati con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   Con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono disciplinati competenze e  funzionamento  del  predetto
Comitato".