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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  28-4-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 25


È istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire
((200 miliardi))
.
((A valere sul fondo di cui al comma precedente è attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media pro capite per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa))
.
Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.
La spesa corrente media pro capite è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti principi:
a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,
((...))
;
b) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;
((c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo))
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Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.
I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.