DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25.

  E'  istituito  un  fondo  perequativo  per la finanza locale che e'
iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1981 con una dotazione di lire ((200 miliardi)).
  ((A  valere  sul fondo di cui al comma precedente e' attribuito, ai
comuni  la  cui  spesa  corrente media pro capite per l'anno 1979 sia
inferiore  a  quella  stabilita,  su  base  nazionale e per classi di
popolazione,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o
a parte di essa)).
  Le  erogazioni  a  carico del fondo devono essere contenute entro i
limiti  dell'ammontare  del  fondo  medesimo,  stabilito  a norma del
precedente primo comma.
  La  spesa  corrente media pro capite e' calcolata, agli effetti del
presente decreto, sulla base dei seguenti principi:
    a)  l'indice  di  spesa  storica  di  cui al presente articolo e'
ricavato  dalla  spesa corrente prevista originariamente nel titolo I
del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario
di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ((...));
    b)  le  classi  di popolazione sono cosi' definite: meno di 1.000
abitanti,  da  1.000  a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da
5.000  a  9.999,  da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a
99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;
((c)  per  il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione
inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano
piu'  lontani  rispetto  alla media determinata ai sensi del presente
articolo)).
  Le  erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche
in  eccedenza  ai  limiti di espansione delle spese correnti previsti
dal  presente  decreto,  per  l'attivazione di nuovi servizi o per il
potenziamento  dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani
generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.
  I  relativi  stanziamenti  sono  inseriti  nei  bilanci comunali ad
avvenuta comunicazione degli importi spettanti.