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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 12


Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il versamento di tale importo, nonché della quarta trimestralità di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.