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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  11-5-1980

Art. 14


A partire dal 1 gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.
L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.
Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.
La tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso di interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi analoghe caratteristiche.
Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma.