DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal: 11-5-1980
                              Art. 14.

  A partire dal 1 gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto
altro  proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai
comuni  con  popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per
meta'  del loro ammontare ad apposite contabilita' speciali presso le
sezioni  di  tesoreria  provinciale dello Stato, intestate a ciascuno
degli enti medesimi.
  L'ente  puo' effettuare prelevamenti da dette contabilita' speciali
dopo  che  siano  state  utilizzate  le  altre disponibilita' liquide
dell'ente  medesimo  depositate presso il tesoriere, escluse le somme
vincolate a specifica destinazione.
  Il   tesoriere  dell'ente  non  puo'  effettuare  anticipazioni  di
tesoreria  se  non  dopo  aver  accertato  il completo utilizzo delle
disponibilita'   esistenti   nelle  contabilita'  speciali  intestate
all'ente medesimo.
  La  tesoreria  dello  Stato  corrispondera'  sulle  giacenze  delle
contabilita'  aperte  ai sensi del precedente primo comma il tasso di
interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario
per    le    condizioni   relative   a   depositi   aventi   analoghe
caratteristiche.
  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentite  l'ANCI e l'UPI,
saranno  determinate  le  modalita'  di  funzionamento  ed ogni altra
condizione   relativa   alle   contabilita'   speciali  previste  dal
precedente primo comma.