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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal: 9-7-1980
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare
l'attivita'  gestionale  e  finanziaria  degli enti locali per l'anno
1980;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri del 6 maggio
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  bilancio  di  previsione dei comuni e delle province per l'anno
1980 deve essere deliberato in pareggio.
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N.299))
  La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato
di  cui  al  successivo  art.  23,  viene  trasmessa  dal  segretario
dell'ente  all'organo  regionale  di  controllo  entro i venti giorni
successivi all'adozione.
  Il  controllo  dei  bilanci da parte degli organi regionali avviene
con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge
10  novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge
8 gennaio 1979, n. 3.