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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 153

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 299 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1994)
Testo in vigore dal:  9-7-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N.299))

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.
Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.