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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 661

Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società Sara da concessionaria di costruzione di autostrade.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 32 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1980)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980
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Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a mantenere l'attuale flusso di entrate per il Tesoro dello Stato nel settore autostradale evitando nel contempo una sensibile ma soltanto temporanea riduzione dei pedaggi fino all'approvazione della legge di riassetto del settore, nonché a reperire i fondi necessari per l'adempimento di obbligazioni scadute ed insolute già contratte dalla concessionaria Sara, dichiarata decaduta, ed a disciplinare taluni rapporti, aventi carattere di urgenza, conseguenti alla dichiarazione di decadenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.
Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51,
((. . .))
sono prorogate le disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.
Il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è così modificato:
"Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla società "Autostrade" S.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società "Autostrade" medesima, fatta eccezione per la autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287".