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LEGGE 28 aprile 1971, n. 287

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal:  16-6-1971

Art. 7


Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonché i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici; presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.
Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risulterà necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.