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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 661

Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società Sara da concessionaria di costruzione di autostrade.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 32 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1980)
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Testo in vigore dal: 1-3-1980
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                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  dettare
disposizioni  intese  a  mantenere l'attuale flusso di entrate per il
Tesoro dello Stato nel settore autostradale evitando nel contempo una
sensibile   ma   soltanto   temporanea  riduzione  dei  pedaggi  fino
all'approvazione  della  legge  di  riassetto  del settore, nonche' a
reperire  i fondi necessari per l'adempimento di obbligazioni scadute
ed  insolute  gia'  contratte  dalla  concessionaria Sara, dichiarata
decaduta,  ed  a  disciplinare  taluni  rapporti, aventi carattere di
urgenza, conseguenti alla dichiarazione di decadenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre
1979;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e
delle partecipazioni statali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Fino  alla  data  del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe
autostradali attualmente in vigore.
  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge generale di
riassetto   delle   societa'  concessionarie  a  prevalente  capitale
pubblico  di  cui  all'art.  2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n.
813,  come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n.
51, ((. . .)) sono prorogate le disposizioni dell'art. 1 dello stesso
decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.
  Il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n.
813,  come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n.
51, e' cosi' modificato:
  "Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle
adottate   sulla   rete   assentita   in  concessione  alla  societa'
"Autostrade"   S.p.a.  sono  applicate  le  stesse  tariffe  unitarie
chilometriche  fissate  per  la societa' "Autostrade" medesima, fatta
eccezione  per  la autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la
determinazione  delle  tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della
legge  28  marzo  1968,  n.  385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile
1971, n. 287".