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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 21

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 93 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1979)
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Testo in vigore dal:  2-4-1979
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Art. 3

((La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilità e indicandone i motivi, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.))