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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.
In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.
Le ritenute relative alle annualità di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.
La dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.
Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1 gennaio 1978.
La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo-unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.))