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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire centomila mensili, nonché ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, è corrisposta una sovvenzione speciale di L. 200.000 una tantum.
La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.
La prestazione di cui al precedente comma è anticipata dall'I.N.P.S. e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis. (2)
((La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonché, a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.
La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 1 comma 11) che al secondo comma dell'art. 8 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227 "dopo le parole: "previdenza sociale", sono inserite le altre: "o dagli altri enti che hanno in carico la pensione"".