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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
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Art. 27


I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati a norma dell'art. 20 tenuti, successivamente alla data del 6 maggio 1976, alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed al versamento della imposta sul valore aggiunto, sono dispensati dalle dichiarazioni e dai versamenti e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976 anche le operazioni effettuate dal 6 maggio 1976. L'imposta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali.
Le operazioni effettuate tramite sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi, ubicati nei comuni indicati a norma dell'art. 20 possono essere indicate, dalle imprese aventi domicilio, residenza o stabile organizzazione in comuni diversi da quelli suindicati, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1976, versando contemporaneamente la corrispondente imposta.
((Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976))
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