DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal: 14-5-1976
                              Art. 13. 
 
  Ai comuni indicati a norma del successivo art. 20 sono concessi per
gli anni  1976  e  1977  contributi  da  parte  dello  Stato  per  il
conseguimento del pareggio economico dei rispettivi bilanci. 
  La concessione  dei  contributi  di  cui  al  precedente  comma  e'
disposta con decreto del Ministro  per  l'interno,  sentito  l'organo
regionale di controllo. 
  Al pagamento dei contributi provvedono i prefetti di Pordenone e di
Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilita' speciale,
alla quale sono accreditati i fondi occorrenti. 
  Nelle more dei provvedimenti previsti dal primo comma i prefetti di
Pordenone e di Udine possono corrispondere  anticipazioni  in  misura
non superiore alla meta' dell'importo  del  contributo  concesso  per
l'anno precedente.  Per  il  1976  l'importo  dell'anticipazione  non
potra' superare  il  terzo  delle  spese  correnti  previste  per  il
bilancio 1975. 
  Per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo e'
autorizzato lo stanziamento di lire  3.000  milioni  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno  degli
esercizi finanziari 1976 e 1977. 
  Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi  di
cui al presente articolo non si  osservano  le  limitazioni  previste
dall'art.  56  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni.