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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. 1

Obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 febbraio 1976, n. 15 (in G.U. 18/02/1976, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1976)
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Testo in vigore dal:  19-2-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di imporre l'obbligo della indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni periodiche e annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1976 ai sensi degli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che anteriormente al 1 gennaio 1976 hanno presentato dichiarazioni periodiche o annuali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono indicare il numero di partita ad essi attribuito dall'ufficio I.V.A. I contribuenti che non ne siano in possesso
((debbono))
farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.