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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. 1

Obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 febbraio 1976, n. 15 (in G.U. 18/02/1976, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1976)
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Testo in vigore dal: 19-2-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di  imporre
l'obbligo della indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni
periodiche  e  annuali  da  presentare  agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto nell'anno 1976;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nelle  dichiarazioni  da  presentare  nell'anno 1976 ai sensi degli
articoli  27,  28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, i contribuenti che
anteriormente  al  1  gennaio  1976  hanno  presentato  dichiarazioni
periodiche  o  annuali  agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
devono  indicare il numero di partita ad essi attribuito dall'ufficio
I.V.A.  I contribuenti che non ne siano in possesso ((debbono)) farne
richiesta direttamente presso il competente ufficio.
  In  caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si
applica  la  pena  pecuniaria  prevista  dall'art. 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.