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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 260

Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1980)
Testo in vigore dal:  21-8-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento.
Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del decreto indicato nel comma precedente.
((L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta))
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