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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 260

Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1980)
Testo in vigore dal: 10-7-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di dettare norme
per  la  migliore realizzazione della perequazione tributaria e della
repressione  dell'evasione  fiscale  nonche' per il potenziamento dei
servizi dell'Amministrazione finanziaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica e per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  modifica  dell'art.  1,  primo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi
effettuate,  a  decorrere  dal  1  settembre  1974,  nei confronti di
chiunque   nell'esercizio   di   arti  e  professioni  sono  soggette
all'imposta sul valore aggiunto.
  L'art.  5, secondo comma, del decreto indicato nel precedente comma
e' soppresso.