DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
            (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). 
 
  Sulle  imposte  o  sulle  maggiori  imposte  dovute  in  base  alla
liquidazione  ed  al  controllo  formale   della   dichiarazione   od
all'accertamento  d'ufficio  si  applicano,  a  partire  dal   giorno
successivo a quello di scadenza del pagamento e  fino  alla  data  di
consegna al concessionario dei ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono
iscritte, gli interessi al tasso del cinque per  cento  annuo.  ((Nel
caso in  cui  le  imposte  o  le  maggiori  imposte  sono  dovute  in
esecuzione di accordi conclusi  con  le  autorita'  competenti  degli
Stati esteri a seguito delle procedure  amichevoli  interpretative  a
carattere  generale  previste  dalle  Convenzioni  contro  le  doppie
imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al  periodo  precedente
si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi)).  (3)  (8)
(26) (36) (41) (61a) (75a) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1)  che  "Gli
interessi semestrali di cui agli articoli 20 e  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  sono  elevati
dal 2,50 al 5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla  L.
2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)  che  "Gli
interessi semestrali di cui agli articoli 20 e  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  elevati  dal
2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge  6  luglio  1974,  n.  260,
convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono  stabiliti  nella
misura del sei per cento". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)  che
"Gli interessi per la riscossione  o  per  il  rimborso  di  imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13,  comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,  sono  dovuti   a   decorrere   dal   1   gennaio   1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
141) che "Gli interessi per la  riscossione  e  per  il  rimborso  di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1o   gennaio   1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (61a) 
  Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha  disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Gli interessi per ritardata iscrizione a
ruolo,  previsti  dall'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento  a  decorrere
dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data". 
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AGGIORNAMENTO (75a) 
  Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal  1°  ottobre  2009,  gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono dovuti nella misura del 4 per cento  annuo,  per  i  ruoli  resi
esecutivi dalla medesima data".