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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
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Testo in vigore dal:  18-8-1974
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Art. 5


Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
((esclusi quelli di proprietà degli aero clubs))
, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuta l'imposta straordinaria "una tantum" appresso indicata:

((aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP L. 500 mila;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;
aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni))
.

L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta
((entro il 30 settembre 1974))
, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro - concessioni governative - di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata, con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta.
Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonché la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 agosto 1974, n. 346 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui all'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto.