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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 251

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 (in G.U. 17/08/1974, n.215).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1974)
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Testo in vigore dal:  18-8-1974
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Art. 4



Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a "furgone" o a "cassone", per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm 3 e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è stata
((pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi))
, la tassa di circolazione per l'anno 1974, è dovuta l'imposta straordinaria "una tantum" appresso indicata:

((ALINEA DELLA TABELLA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 346))
; autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV. . . . . . . L. 15.000;
autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV. . . . . . . L. 30.000;
autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV. . . . . . . L. 50.000;
autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV . . . . . . L. 200.000.

Per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta è dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e della relativa addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

motocicli con cilindrata da-201 a 350 cm cubi . . . . . . . L. 20.000 motocicli con cilindrata da 351 a 500 cm cubi . . . . . . . L. 50.000 motocicli con cilindrata oltre 500 cm cubi . . . . . . . . L. 100.000
((autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV lire 5.000; autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV lire 10.000; autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV lire 20.000; autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV lire 40.000; autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV lire 100.000; autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV lire 200.000; autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV lire 400.000; autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV lire 1.000.000))
.

L'imposta non è dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato.
((L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto))
.
L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli autoscafi per i quali è stata già pagata la tassa di circolazione,
((entro il 30 settembre 1974))
, con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; b) per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto.
Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta "una tantum", qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.
La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa
((pari a due volte))
l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso.
((Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa))
.
Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla metà dell'imposta dovuta.
La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.
Qualora il pagamento della penalità e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse è ridotto alla metà.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 agosto 1974, n. 346 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto.