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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  19-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.
Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate
((con non meno di quattro voti favorevoli.))
. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente
((e con non meno di quattro voti favorevoli.))
, un segretario generale.
((32))

Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione.
Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione.
I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contrato a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N.
214.
(( Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.))
((32))

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO, N.58 PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO, N.58. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.(12)(24)(27)
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 5 giugno 1986, n.233, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1986, n.430 ha disposto (con l'art.2, comma 5) che "In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4
giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità."
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AGGIORNAMNETO (24)
La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art.2, comma 186) che " Il numero complessivo dei posti per le assunzioni del personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è ridotto da 475 a 450
unità."
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 18 aprile 2005, n.62 ha disposto (con l'art.9, comma 8) che " Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è
aumentato da 450 a 600 unità."
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AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 22, comma 16) che le modifiche di cui ai commi 4 e 8 del presente articolo si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.