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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 giugno 1974, n. 216 (in G.U. 08/06/1974, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  9-4-1974 al: 8-6-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.
La commissione è composta da un presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.
I componenti della commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
La commissione, con propri regolamenti interni, determina le norme per la propria organizzazione, fissa le norme per il proprio funzionamento e stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
Si applicano all'attività della commissione le disposizioni degli articoli 10 e 16 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.