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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  27-10-1970

Art. 46


Alla spesa complessiva di lire 200 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 37, primo comma, e 40 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1970, 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le modalità di estrazione a sorte dei certificati previste dall'art. 20 del predetto decreto-legge n. 918 si applicano anche per i certificati di credito di cui all'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, all'art. 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 24 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1970 e 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1970 al 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.