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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 941

Facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  31-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di Debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia, per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.