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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  1-5-1969

Art. 4


I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1969, per un ricavo netto di lire 354,4 miliardi, alle spese ed agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.