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DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1970, n. 7

Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83 (in G.U. 20/03/1970, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal:  6-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 18



Nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1 gennaio 1971.
Le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.
Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1 luglio 1970.
Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall'art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone più (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.