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DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1970, n. 7

Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83 (in G.U. 20/03/1970, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 6-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  riordinare  gli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per  il
conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con  le
norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonche' di  prorogare
per  un  breve  periodo  transitorio  la  validita'   degli   elenchi
esistenti; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio
e la programmazione economica e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  si  considerano
lavoratori agricoli: 
    1) i  lavoratori  da  impiegare  alle  dipendenze  della  impresa
agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile; 
    2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti
agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo  restando  il
piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai  fini  normativi,
salariali, previdenziali ed assistenziali. ((9)) 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall'art.  38,  comma  5  del
D.L.  6  luglio  2011,  n.  98  non  dispone  piu'  (con  l'art.  24)
l'abrogazione dell'intero provvedimento.