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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1967
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Art. 41-bis

((Limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge, gli istituti e aziende di credito che operano con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nelle more del completamento della documentazione richiesta, sono tenuti a erogare ai mutuatari, per la parte non eccedente i dieci milioni, il 50 per cento del prestito da essi istituti e aziende deliberato, mentre, per la parte eccedente, sono autorizzati alla erogazione fino al 50 per cento.
La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta è interamente garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068))
.
Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla, data di effettiva erogazione, parziale o totale, dei prestiti da parte degli Istituti ed Aziende di credito.
All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è aggiunto il seguente comma:
"Allo scopo di porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi agevolati di cui al comma precedente, la Cassa per il credito alle imprese artigiane a autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi un contributo in conto interessi nei limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".