DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 24-2-1967
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 41-bis.

  ((Limitatamente  ai  finanziamenti  concessi alle imprese artigiane
danneggiate  ammesse ai benefici della presente legge, gli istituti e
aziende  di  credito  che  operano  con  la Cassa per il credito alle
imprese  artigiane, nelle more del completamento della documentazione
richiesta,  sono  tenuti  a  erogare  ai  mutuatari, per la parte non
eccedente  i  dieci  milioni,  il  50  per cento del prestito da essi
istituti  e  aziende deliberato, mentre, per la parte eccedente, sono
autorizzati alla erogazione fino al 50 per cento.
  La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono
tenuti  a  erogare  nelle  more  della  documentazione  richiesta  e'
interamente  garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'art.
1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068)).
  Il  contributo  statale  in conto interessi sara' concesso da parte
della  Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla,
data  di  effettiva  erogazione,  parziale  o totale, dei prestiti da
parte degli Istituti ed Aziende di credito.
  All'articolo  4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Allo  scopo  di  porre gli Istituti indicati dall'articolo 3 della
legge  19  dicembre 1956, n. 1524, in condizione di praticare i tassi
agevolati  di  cui  al comma precedente, la Cassa per il credito alle
imprese  artigiane a autorizzata a corrispondere agli Istituti stessi
un  contributo  in  conto interessi nei limiti e con le modalita' che
saranno  determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio".