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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 989

Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1350 (in G.U. 23/12/1964, n.317).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1995)
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Testo in vigore dal:  1-11-1964 al: 23-12-1964
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che reca provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli in minerali;
Visto il decreto 6 ottobre 1955, n. 874, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1111, recante variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;
Visto il decreto-legge 5 maggio 1937, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 824, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 263, concernente la riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi in relazione anche alle decisioni del Consiglio della Comunità Economica Europea per gli anzidetti prodotti compresi nell'elenco G annesso al trattato istitutivo della stessa Comunità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di petrolio e degli altri oli anzidetti, nonché sulle preparazioni di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, contenenti in peso una quantità di detti prodotti ed oli superiore od uguale al 70 per cento e delle quali gli stessi prodotti ed oli costituiscono il componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata:


per quintale

1) Oli minerali greggi, naturali....................L. 6.000
2) Oli leggeri e preparazioni:
a) acqua ragia minerale.......................... L. 8.400
b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale..................................... " 10.685
c) benzina....................................... " 10.085
3) Oli medi e preparazioni:
a) petrolio lampante............................. L. 6.000
b) petrolio diverso da quello lampante........... " 10.685
4) Oli pesanti e preparazioni:
a) oli da gas.................................... L. 12.100
b) oli combustibili speciali..................... " 5.400
c) oli combustibili.............................. " 4.000
d) oli lubrificanti bianchi...................... " 15.700
e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi.... " 12.400
5) Vasellina greggia............................... L. 2.500
6) Vaselina diversa da quella greggia.............. L. 5.680
7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)....... L. 180
8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa
quella fabbricata con ozocerite che abbia scon-
tato l'imposta di fabbricazione o la sovrimpo-
sta di confine...................................L. 680
9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, resi-
dui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)...L. 680
10) Estratti aromatici e prodotti di composizione
simile.......................................... L 12.400

Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.
Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:
a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;
b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;
c) le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 150 del termometro centesimale ed alla pressione normale, ottenute dal catrame di carbon fossile e dal debenzolaggio dei gas industriali, nelle quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici e che distillano in volume, comprese le perdite, a 270 °C 95 per cento o più, aventi un colore naturale uguale od inferiore al numero 5 secondo il metodo ASTM D 1500 o comunque colorate artificialmente;
d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella G allegata al presente decreto.
Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonché dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300 °C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.