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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 263

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.

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Testo in vigore dal:  9-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso, di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella B allegata al decreto-legge 2 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, è ridotta da lire 1.000 a lire 300 per quintale.