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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1956, n. 28

Modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1956, n. 162 (in G.U. 31/03/1956, n.78).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1956)
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Testo in vigore dal:  21-12-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, numero 1217;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disposizione del predetto art. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore a 3 quintali.
Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100.
Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31.
((2))


Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il guardasigilli: MORO

Registrato alla Corti dei conti, addì 2 febbraio 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 1. - CARLOMAGNO

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380, convertito in legge senza modificazioni dalla L. 13 febbraio 1957, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.
Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217."