stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1380

Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 febbraio 1957, n. 12 (in G.U. 15/02/1957, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1957)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-12-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162;
Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di prorogare le disposizioni contenute nel succitato decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 e di apportare modifiche all'art. 30 del suddetto testo unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.
Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.