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REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1936, n. 2018

Modificazione degli articoli 4, 11 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 867, che disciplina l'importazione, la lavorazione, Il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti. (036U2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 gennaio 1937, n. 187 (in G.U. 06/03/1937, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, con cui è stato approvato il regolamento d'esecuzione della legge predetta;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque intenda eseguire le operazioni di trasformazione, rettificazione, o comunque elaborazione contemplate dall'art. 4 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dall'art. 12 del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in opifici, la cui potenzialità di trattamento non oltrepassi le 5000 tonn. annue di materia prima, non è tenuto a chiedere la concessione prevista dagli articoli sopra citati, ma deve ottenere preventivamente apposita autorizzazione dal Ministro per le corporazioni, che provvede in merito di concerto col Ministro per le finanze.

Le domande dirette ad ottenere la predetta autorizzazione devono essere formulate ed inoltrate al Ministero delle corporazioni con le modalità e con la procedura stabilite dall'art. 4 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, recante norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141.

Le lavorazioni eseguite in detti opifici sono sottoposte, oltre che alla vigilanza fiscale del Ministero delle finanze, al controllo del Ministero delle corporazioni.

Gli opifici di cui sopra e quelli della stessa natura e potenzialità, in attività in base a precedenti autorizzazioni, come pure quelli che estraggono oli di resina da materie prime di origine estera o nazionale, saranno assoggettati ad un diritto fiscale di licenza di L. 100 annue.

Tale diritto costituisce anche quello stabilito dall'articolo 4 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, che rimane perciò abrogato.