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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
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Testo in vigore dal:  28-11-1936
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Art. 4



Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli olii minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli olii medesimi, deve chiederne la concessione al Ministro per le corporazioni. La durata della- concessione è stabilita nel relativo decreto.
((3))
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AGGIORNAMENTO(3)

Il Regio D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1937, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Chiunque intenda eseguire le operazioni di trasformazione, rettificazione, o comunque elaborazione contemplate dall'art. 4 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dall'art. 12 del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in opifici, la cui potenzialità di trattamento non oltrepassi le 5000 tonn. annue di materia prima, non è tenuto a chiedere la concessione prevista dagli articoli sopra citati, ma deve ottenere preventivamente apposita autorizzazione dal Ministro per le corporazioni, che provvede in merito di concerto col Ministro per le finanze".