stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1916, n. 1090

Contenente provvedimenti in materia tributaria. (016U1090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1923)
Testo in vigore dal:  8-1-1917
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla

proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1




Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro ed alle finanze dei Comuni è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E, F, riguardanti rispettivamente:

A) contributo straordinario per l'assistenza civile;

B) disposizioni a favore dei Comuni;

C) addizionale al dazio governativo sulle bevande;

D) sopraprofitto di guerra e tassa di esportazione;

E) monopolio della vendita dei fiammiferi;

F) aggiunte e modificazioni alle tasse di bollo.

((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogato fino al 31 marzo 1917 il termine entro il quale i Comuni potranno avvalersi della facoltà di cui all'articolo primo del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090".