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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1916, n. 1090

Contenente provvedimenti in materia tributaria. (016U1090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1923)
Testo in vigore dal: 8-1-1917
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re  colla
legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per
l'interno, di concerto col ministro  del  tesoro,  ed  in  seguito  a
deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro ed  alle  finanze
dei Comuni e' dato valore di legge per la durata  della  guerra  alle
disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E,  F,  riguardanti
rispettivamente: 
 
      A) contributo straordinario per l'assistenza civile; 
 
      B) disposizioni a favore dei Comuni; 
 
      C) addizionale al dazio governativo sulle bevande; 
 
      D) sopraprofitto di guerra e tassa di esportazione; 
 
      E) monopolio della vendita dei fiammiferi; 
 
      F) aggiunte e modificazioni alle tasse di bollo. 
 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n.  1809  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31  marzo  1917  il
termine entro il quale i Comuni potranno avvalersi della facolta'  di
cui all'articolo primo del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n.
1090".