DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1916 , n. 1090

Contenente provvedimenti in materia tributaria. (016U1090)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla

proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1




Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro ed alle finanze dei Comuni è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E, F, riguardanti rispettivamente:

A) contributo straordinario per l'assistenza civile;

B) disposizioni a favore dei Comuni;

C) addizionale al dazio governativo sulle bevande;

D) sopraprofitto di guerra e tassa di esportazione;

E) monopolio della vendita dei fiammiferi;

F) aggiunte e modificazioni alle tasse di bollo.

Art. 2




Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Meda - Carcano - Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.


Allegato A.

Contributo straordinario per l'assistenza civile

Art. 1.


È data facoltà ai Comuni di sovrimporre per una volta tanto, con deliberazione da prendersi non oltre il 31 dicembre 1916, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario nella misura fissata dall'articolo seguente a carico dei propri contribuenti, per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo.

La imposizione del contributo può essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessità per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.


Art. 2.


Il contributo straordinario di cui al precedente articolo sarà commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune - compresa la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati - per il quale il contribuente è inscritto nei ruoli del 1916, nella proporzione seguente:

da L. 10 a L. 25 non oltre il 5 0/0

» » 26 » » 50 » 7 0/0

» » 51 » » 200 » 10 0/0

» » 201 » » 500 » 15 0/0

» » 501 » » 1000 » 20 0/0

» » 1001 » » 2000 » 25 0/0

» » 2001 in più » 30 0/0

Il contributo non sarà applicato ai contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia.


Art. 3.


Saranno ammessi a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle associazioni per l'assistenza civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.


Art. 4.


Adottata dal Consiglio comunale la deliberazione di cui all'art. 1 la Giunta provvede, direttamente od a mezzo di speciale Commissione da essa nominata, alla formazione di una prima matricola pel contributo di cui si tratta.

La detta matricola viene pubblicata, a cura del sindaco, per quindici giorni all'albo pretorio o nello stesso termine sono fatte le notificazioni a tutti gli iscritti, a mezzo del messo comunale, con invito a produrre - entro venti giorni - le prove dei versamenti spontaneamente fatti, di cui all'art. 3.

La Commissione di cui all'art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, oppure per i Comuni del mezzogiorno e delle isole quella di cui all'art. 27 della legge 15 luglio 1916, n. 383, in base agli atti prodotti dai contribuenti, forma quindi la matricola definitiva che viene pure pubblicata all'albo per dieci giorni.

Entro questo termine sono fatte nuove notificazioni ai contribuenti pei quali non siano state tenute valide in tutto od in parte le prove prodotte di versamenti spontanei di cui all'art. 3.

Nei quindici giorni da quest'ultima notificazione e dalla pubblicazione della matricola definitiva possono, rispettivamente, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa i contribuenti di cui al precedente comma e tutti i contribuenti nel Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La Giunta provinciale amministrativa decide inappellabilmente.

Quando la decisione della Giunta provinciale amministrativa sia fondata sul disconoscimento della prova prodotta per gli effetti dell'art. 3, e il contribuente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dichiari di non sottomettersi alla pronuncia, rimarrà sospesa la iscrizione nel ruolo, e la Giunta provinciale trasmetterà gli atti alla autorità giudiziaria per gli effetti degli articoli 214, 280 e 281 del Codice penale.

Per tutto quanto riflette i ruoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

La riscossione sarà fatta dall'esattore coi privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette e sarà ripartita in tre rate bimestrali.


Art. 5.


Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.

Nei Comuni ove funzionino regolarmente Comitati o associazioni per l'assistenza civile che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142, il prefetto può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che venga ad essi affidata la erogazione delle dette somme.

Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sarà trasmesso entro il gennaio 1918 al Consiglio di prefettura il quale statuirà su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).


Art. 6.


Le somme, che entro l'anno 1917 non siano state erogate nei modi indicati nel precedente articolo, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi a cura del prefetto della Provincia a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per l'interno

Orlando.

Il ministro segretario di Stato per le finanze

Meda.


Allegato B.

Disposizioni a favore dei Comuni

Art. 1.


La proroga dei canoni di abbonamento coi Comuni per la riscossione del dazio consumo stabilita con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549, è estesa fino al 31 dicembre 1917.

Sono del pari prorogate di conformità le agevolazioni previste nei successivi articoli 4, 5, 6 del predetto decreto, nonché quelle portate dal decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1805, nei modi e termini ivi stabiliti.

Per le dilazioni di pagamento ai Comuni ed agli appaltatori, considerate nei predetti decreti, si avrà riguardo alle riscossioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno successivo, se la dilazione si riferisca al canone dovuto per l'anno 1916, ed al corrispondente periodo dell'anno 1917 se la dilazione concerna il canone dell'anno stesso.


Art. 2.


Il divieto contenuto nel capoverso dell'art. 13 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248 della legge sui dazi di consumo, non sarà applicabile ai Comuni i quali abbiano in precedenza ottemperato alla condizione stabilita nell'art. 87 lettera a) del testo unico suddetto, ed abbiano applicata la tassa di esercizio e rivendita quella sulle vetture e domestici ed una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia, o sul bestiame.

L'aggravio però non potrà essere portato sul latte, sulle uova sui pesci di qualità inferiore freschi, secchi e salati, sui legumi, sugli erbaggi, sugli ortaggi, esclusi quelli conservati, sui formaggi e sui latticini di qualità comune.


Art. 3.


È considerata vendita al minuto, agli effetti degli articoli 10 e 11 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, quella in quantità minore di litri cinquanta per il vino e per l'aceto, d di litri venticinque per l'acquavite e pei liquori.


Art. 4.


La produzione del vinello nei Comuni chiusi dovrà essere previamente dichiarata all'ufficio daziario, ed è sottoposta al pagamento del dazio, stabilito nella tariffa annessa al testo unico 7 maggio 1908, n. 248, indipendentemente da quello soddisfatto sull'uva fresca.


Art. 5.


Le vinacce che si introducono nei Comuni chiusi sono sottoposte a dazio per il vinello che se ne può estrarre, in conformità al disposto dell'articolo precedente.

Ove le vinacce siano introdotte per la produzione di generi non tassati, se ne potrà permettere l'introduzione in esenzione da tassa, previa denaturazione.


Art. 6.


Nei Comuni chiusi è proibita la detenzione oltre il mese di gennaio di vinacce torchiate o non torchiate, tranne che a scopo di distillazione o di alimentazione del bestiame o di usi industriali.
In tali casi le vinacce dovranno, entro il detto mese, essere denunziate all'ufficio daziario e venire denaturate, essiccate o fermentate a seconda dell'uso a cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicabili le pene comminate nell'art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 388.


Art. 7.


I locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose nei Comuni chiusi sono sottoposti a particolare vigilanza degli agenti daziari, i quali hanno facoltà di prelevare campioni con le norme indicate nella legge 11 luglio 1904, n. 388, e nel relativo regolamento.

Nei detti Comuni sono del pari sottoposti a vigilanza i locali nei quali si introduca uva per farne vino e quelli nei quali si costudiscono vinacce.


Art. 8.


Il massimo del dazio comunale di cui all'art. 15 del testo nnico 7 maggio 1908, n. 248, è elevato a L. 5 (cinque) per la birra contenuta in fusti, ed a centesimi cinque per quella in bottiglie.


Art. 9.


Il dazio governativo stabilito nella tariffa allegata al testo unico 7 maggio 1908, n. 248, sulle carni macellate fresche quando queste siano provenienti da altri Comuni, è aumentato del 20%.


Art. 10.


Il ministro delle finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, il quale, salvo quanto è disposto all'art. 1, avrà vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà conchiusa la pace, a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per l'interno

Orlando.

Il ministro segretario di Stato per le finanze

Meda.



Allegato C.

Addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande

Art. 1.


Il dazio sul consumo delle bevande (vinose ed alcooliche), imposto a prò dello Stato a termini dell'art. 1 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, è aumentato di una quota pari ai tre quarti del massimo portato dalla tariffa annessa al testo unico suddetto.


Art. 2.


L'addizionale al dazio governativo di cui al precedente articolo, sarà applicato a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno, e per tutta la durata della guerra nei modi, con le norme e coi privilegi stabiliti nel testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, nel relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455, e nel presente decreto.

Per le convenzioni di abbonamento in corso alla data summentovata sarà variato proporzionalmente il canone, e la modificazione da apportarsi alle convenzioni stesse, sarà stabilita dall'Intendenza di finanza della Provincia.


Art. 3.


L'addizionale istituito dal presente decreto sarà riscosso, nei Comuni in abbonamento con lo Stato, dai Comuni e dagli appaltatori e nei comuni di Roma e di Napoli, dall'Amministrazione daziaria governativa.

La riscossione dell'addizionale sarà eseguita con la medesima bolletta con cui viene percetto il dazio principale, facendosene separata menzione nella bolletta stessa.

In caso di mancato pagamento dell'addizionale sarà proceduto al ricupero delle somme dovute con le norme indicate nell'art. 26 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.


Art. 4.


Il provento ricavato dall'addizionale di che trattasi sarà versato alla sezione di R. tesoreria provinciale in base ad una liquidazione mensile, compilati dai Comuni e dagli appaltatori da rassegnarsi per l'approvazione entro i primi cinque giorni di ciascun mese all'intendente di finanza della Provincia.

Ai Comuni, e agli appaltatori quando la riscossione del dazio consumo sia data in appalto, spetterà il 5 % del provento totale a titolo di rimborso di spesa di gestione.


Art. 5.


Il versamento alla sezione di R. tesoreria provinciale sarà fatto entro 5 giorni da quello dell'approvazione della liquidazione di cui al precedente articolo, che sarà notificata ai Comuni ed agli appaltatori dagli intendenti di finanza.

Sulle somme non versate alla prefissa scadenza sarà dovuto l'interesse calcolato in ragione del 5 per cento. Le somme stesse coi relativi interessi di mora saranno ricuperate con la procedura indicata nel precedente art. 3, ed ove occorra, anche mediante esecuzione sulla cauzione degli appaltatori con le norme indicate nell'art. 51 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.


Art. 6.


È data facoltà ai Comuni di imporre a proprio vantaggio e di riscuotere contemporaneamente all'addizionale portato dall'art. 1° del presente decreto, un ulteriore addizionale al dazio sulle bevande pari al quarto del massimo stabilito dalla tariffa annessa al testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Tale facoltà s'intende concessa senza pregiudizio di quella già spettante ai Comuni per l'art. 12 del testo unico suddetto.

La riscossione di tale addizionale avrà luogo nel modo indicato all'art. 3 del presente decreto ed il relativo provento sarà versato direttamente alla Cassa comunale.


Art. 7.


Nei comuni di Roma e di Napoli l'addizionale di cui all'art. 1° del presente decreto sarà pari al massimo della tariffa e le somme riscosse saranno devolute per quattro quinti del loro ammontare allo Stato e pel rimanente quinto ai Comuni predetti.

La quota spettante allo Stato sarà versata alla sezione di Regia tesoreria provinciale separatamente dai proventi delle ordinarie riscossioni del dazio consumo, con le norme che regolano il versamento delle riscossioni stesse.

Le somme spettanti ai comuni di Roma e di Napoli saranno versate direttamente dalle Amministrazioni daziarie ogni cinque giorni alle rispettive Casse dei Comuni, ritirandone ricevuta da allegarsi alle contabilità degli introiti daziari.


Art. 8.


Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

Meda.



Allegato D.

Sopraprofitti di guerra e tasse di esportazione

Art. 1.


La misura della sovrimposta straordinaria di guerra stabilita nell'art. 1 dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, è elevata nella seguente misura per tutti i nuovi redditi accertati dal 1° agosto 1914 in poi.

Per i commercianti e per gli industriali

del 12 % sulle quote del profitto superiore all'8 0 0 e fino al 10 0 0 del capitale investito;

del 18 % sulle quote del profitto superiore al 10 0 0 e fino al 15 0 0 del capitale investito;

del 24 % sulla quota superiore al 15 0 0 e fino al 20 0 0 del capitale investito;

del 35 % sulla quota superiore al 20 0 0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 5 % sulla eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi del reddito ordinario;

del 12 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 17 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 24 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 35 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

La misura della sovrimposta rimane però ferma nei termini stabiliti dall'art. 1 dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, per i nuovi redditi che siano accertati a parte per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtù dell'articolo 9 1° comma del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021.


Art. 2.


Agli effetti della riscossione della «tassa di concessione governativa» sui permessi rilasciati per la spedizione all'estero di merci in deroga ai divieti di esportazione alla tabella annessa all'allegato A del R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, è sostituita quella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.


Art. 3.


La nuova tabella riceverà applicazioni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

Meda.



Tabella.

Vino comune in serbatoi e in botti, ettolitro, L. 2.

Olio d'oliva lavato o al solfuro, quintale, L. 2.

Olio d'oliva altro, id., L. 5.

Acido citrico, id., L 20.

Acido solforico, id, L 0,50.

Acido tannico (compresi gli estratti termici), id., L. 1.

Acido tartarico, id., L. 15.

Solfato di rame, id., L 2.

Solfuro di carbonio, id., L 1.

Carburo di calcio, id., L. 1.

Legni, radiche, cortecce, foglie, ecc. medicinali (escluse le foglie d'alloro), id, L. 3.

Sapone comune, id., L 2.

Legni, scorze e radiche per concia; sommacco, id., L 1.

Canapa greggia, id., L. 7.

Canapa pettinata, id, L. 8.

Cascami di cotone, id., L. 3.

Minerali di ferro e piriti di ferro, tonnellata, L. 1.

Minerali di rame e piriti di rame, id., L. 5.

Minerali di zinco, id., L. 5.

Carri automobili, ciascuno, L. 50, più per H. P., L. 5.

Vetture automobili, ciascuna, L. 100, più per H. P., L. 5.

Zolfo, quintale, L. 0,30.

Grafite, id., L. 0,50.

Riso, id., L. 2.

Fagioli, id., L. 2.

Altri cereali e granaglie, id, L. 1.

Castagne, id., L. 1.

Patate, id., L. 1.

Semolini e paste, quintale, L. 2.

Crusca, id., L. 0,50.

Legumi e ortaggi freschi, id, L. 1.

Uva e altre frutta fresche non nominate, id., L. 2.

Frutta secche:

mandorle (escluse quelle di pesca e di albicocca):

senza guscio, id., L. 8.

con guscio, id., L. 5.

noci e nocciole, id., L. 3.

fichi, id., L. 2.

Conserva di pomodoro, id., L. 2.

Panelle di noce e di altre materie, id, L. 1.

Pula e lolla di riso, id., L. 0,50.

Porci (sopra i 50 chilogrammi), ciascuno, L. 5.

Latte condensato, quintale, L. 4.

Formaggi:

di pasta dura, id., L. 10.

gorgonzola, stracchino, fontina, id, L. 10.

Altre merci, valore (1), L. 2 0/0.

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(1) Si prende per base, nella tassazione, il valore attribuito alle singole merci dalla tabella dei valori per le statistiche, approvata con decreto del ministro delle finanze.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

Meda.


Allegato E.

Monopolio della vendita dei fiammiferi

Art. 1.


La vendita dei fiammiferi d'ogni specie, per il consumo nell'interno del Regno, è riservata allo Stato.

L'esercizio della vendita è affidato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative.


Art. 2.


I fabbricanti di fiammiferi non potranno vendere i loro prodotti che allo Stato tranne il caso di vendite per esportazione all'estero, conforme quanto è stabilito all'art. 6.

I prezzi ai quali le fabbriche dovranno cedere allo Stato i fiammiferi di loro produzione saranno stabiliti anno per anno dal ministro delle finanze.

In caso di contestazione da parte dei fabbricanti nell'accettazione dei prezzi, questi verranno stabiliti da una Commissione di arbitri alla cui costituzione sarà provveduto dal ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro.

La determinazione dei prezzi sarà sempre fatta con riferimento al costo di fabbricazione di prodotti analoghi ottenuti coi mezzi industriali più perfezionati: il ministro delle finanze potrà fissare le regole alle quali, per la risoluzione delle contestazioni sottoposte al suo giudizio la predetta Commissione dovrà attenersi nel valutare elementi del costo di produzione che non siano assolutamente indipendenti dalla volontà del fabbricante e specialmente spese generali, mano d'opera ed utili industriali.

Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili.


Art. 3.


È in facoltà del ministro delle finanze di determinare i tipi di fiammiferi da destinare alla vendita per il consumo e delle scatole o altri involucri o recipienti destinati a contenerli, con riguardo al sistema di accensione, alle dimensioni dei fiammiferi ed al numero di essi che in ogni scatola o altro involucro o recipiente dovrà essere contenuto.

Il ministro delle finanze può anche stabilire speciali caratteristiche esterne degli involucri entro i quali i fiammiferi devono essere forniti dalle fabbriche intendendosi riservata allo Stato la pubblicità di ogni genere che potesse farsi col mezzo di tali involucri.

La quantità di fiammiferi occorrenti per soddisfare i bisogni del consumo interno sarà di regola provveduta ripartendone l'acquisto fra le diverse fabbriche nelle stesse proporzioni secondo le quali ciascuna di esse ha contribuito nell'approvvigionamento del mercato nel triennio 1911-1913.

L'Amministrazione è libera di distribuire per la vendita i prodotti delle singole fabbriche nelle località ove meglio creda.


Art. 4.


Restano in vigore nell'interesse del monopolio di vendita le vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative all'applicazione della tassa di fabbricazione sui fiammiferi in quanto si riferiscono all'apertura delle fabbriche ed all'esercizio della vigilanza sulle medesime per impedire clandestine estrazioni del prodotto.

In quanto possa occorrere per l'esatta determinazione dei prezzi ai sensi dell'art. 2 è riservata all'Amministrazione finanziaria la facoltà di prendere notizia dei costi di fabbricazione dei fiammiferi, consultando i registri di fabbrica che a questo fine dovranno essere esibiti ai funzionari a ciò delegati e ad ogni loro richiesta.


Art. 5.


La vendita al pubblico dei fiammiferi di cera e di lusso sarà affidata esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa ed agli esercizi muniti di speciale licenza ai termini dell'art. 138 del regolamento sulle privative 1° agosto 1901, n. 399.

La vendita dei fiammiferi di legno solforati, oltre che ai rivenditori suddetti potrà essere affidata ai negozianti ed esercenti che ne facciano domanda e che si vincolino ad esercitarla sotto la osservanza delle norme che verranno all'uopo stabilite dal ministro delle finanze.

Ai rivenditori ed altri esercenti autorizzati alla vendita verrà corrisposto l'aggio nella misura da stabilirsi dallo stesso ministro delle finanze.


Art. 6.


La vendita dei fiammiferi per l'esportazione all'estero rimane libera con le cautele che saranno fissate dal ministro delle finanze per regolarne il deposito, l'uscita dalle fabbriche ed il trasporto ai confini.


Art. 7.


Dalla data del presente decreto al giorno in sui verrà assunta dall'Amministrazione delle privative la vendita dei fiammiferi l'Amministrazione stessa avrà diritto di limitare l'uscita dei fiammiferi dalle fabbriche in modo che non ecceda quella verificatasi in tempi normali di vendita.

Ad ogni infrazione alle disposizioni del presente articolo sarà applicata una penalità corrispondente alla differenza fra il prezzo di fabbricazione e quello che verrà fissato per la vendita sulle quantità smerciate in più.


Art. 8.


Le marche per pagamento di tassa che all'atto dell'applicazione del presente decreto fossero già in consegna dei fabbricanti, saranno ritirate dall'Amministrazione, la quale ne rimborserà al fabbricante il valore che fosse già stato versato.


Art. 9.


I fiammiferi che nel giorno dell'assunzione della vendita da parte dello Stato si trovino presso le rivendite di sali e tabacchi o presso altri esercenti o comunque nel libero commercio, purché siano regolarmente muniti delle marche di tassa pagata, potranno essere, dai rispettivi detentori, liberamente esitati fino allo scadere di un mese da detto giorno.

Scaduto questo termine chiunque detenga fiammiferi in quantità superiore ai due chilogrammi, compresi gli involucri, dovrà farne denuncia alla locale autorità di finanza (Intendenze, magazzini di deposito o spacci all'ingrosso delle privative, agenzie delle imposte, dogane, comandi della guardia di finanza), perché siano dall'Amministrazione del monopolio ritirati col pagamento del prezzo al quale l'Amministrazione stessa mette in vendita i fiammiferi del medesimo tipo, dedotto l'aggio da corrispondere ai rivenditori.


Art. 10.


Dopo l'assunzione della vendita dei fiammiferi da parte dello Stato saranno considerati in contrabbando i fiammiferi non contenuti in scatole o altri involucri o recipienti muniti dei contrassegni speciali applicati dall'Amministrazione alle scatole o altri involucri o recipienti dei fiammiferi da essa venduti.

Salvo il disposto del primo comma dell'art. 9 saranno parimenti considerati di contrabbando i fiammiferi che dopo l'attuazione del monopolio di vendita fossero venduti o tenuti con destinazione per la vendita in esercizi pubblici a ciò non autorizzati.

Il contrabbando sia nei casi previsti qui sopra, sia per tentata o perpetrata importazione clandestina dall'estero, è punito colla confisca del genere e con multa fissa non minore di L. 20 né maggiore di L. 500, oltre ad una multa proporzionale da due a dieci volte il prezzo fissato per la vendita degli stessi fiammiferi da parte dello Stato.


Art. 11.


Il ministro delle finanze con suo decreto il giorno della assunzione della vendita dei fiammiferi per parte dell'Amministrazione del monopolio.

Visto, d'ordine di S. A. R., il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze.

Meda.



Allegato F.

Aggiunte e modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo

Art. 1.


A datare dal 1° novembre 1916, indipendentemente dalle tasse e imposte vigenti, è istituita per tutti i trasporti sulle ferrovie e sulle tramvie intercomunali, che non si riferiscano a persone, per la durata della guerra, e per i sei mesi successivi alla conclusione della pace, una straordinaria tassa di bollo nelle misure seguenti:

A) Ferrovie ordinarie:

1. Pel trasporto di pacchi ferroviari (per ogni pacco), L 0,10.

2. Pel trasporto di bagagli, cani e velocipedi (per ogni spedizione), L. 0,30.

3. Pel trasporto di merci fino ad 1 tonnellata (per ogni spedizione), L. 0,30.

4. Pel trasporto di merci oltre ad 1 tonnellata (per ogni spedizione), L. 0,50.

5. Pel trasporto a carro completo delle merci ascritte alle classi 6, 7 ed 8 della tariffa ferroviaria (per ogni spedizione), L.
2.

6. Pel trasporto a carro completo delle merci ascritte alle prime 5 classi della tariffa ferroviaria (per ogni spedizione), L. 1.

B) Ferrovie a scartamento ridotto e tramvie:

1. Pel trasporto di pacchi ferroviari (per ogni pacco), L. 0,10.

2. Pel trasporto di bagagli, cani e velocipedi (per ogni spedizione), L. 0,15.

3. Pel trasporto di merci senza vincolo di peso (per ogni spedizione), L. 0,15.

4. Pel trasporto di merci con vincolo di peso (carro completo per ogni spedizione), L. 0,50.

Le tasse suddette sono riscosse in modo virtuale con l'obbligo nelle Società ed esercenti le ferrovie e tramvie di versare le tasse medesime nei modi stabiliti dall'art. 66 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico), contemporaneamente alle tasse proporzionali ed alle sovrattasse di bollo di cui nelle leggi 23 aprile 1911, n. 509; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631, e 14 luglio 1912, n. 835.


Art. 2.


A datare dal 1° ottobre 1916, le dichiarazioni, le polizze, le ricevute, i libretti e gli altri atti o convenzioni coi quali si fa constare della concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di istituti o società di credito, casse di risparmio, monti di pietà, opere pie, banche e privati banchieri, sono soggetti ad una tassa annuale di bollo, indipendente da quella dovuta sui titoli suddetti, secondo la loro natura, ai sensi della legge sul bollo.

La tassa è stabilita nella misura di lire 3, se il corrispettivo della concessione, ragguagliato ad anno, sia di lire venti o meno; di lire 6, se il corrispettivo stesso ecceda le lire venti e non le lire quaranta; di lire 12, se il corrispettivo ecceda quest'ultima somma.

La tassa annua di cui sopra è raddoppiata quando la concessione è fatta a nome di più di una persona, o al nome di una persona sola con designazione del procuratore.

La tassa è percetta in modo virtuale mediante abbonamento, osservate le prescrizioni dell'art. 65 della legge di bollo e del R. decreto 23 aprile 1881, n. 168.


Art. 3.


A datare dal 1° gennaio 1917, le cambiali, gli effetti o recapiti di commercio contemplati nell'art. 3, secondo capoverso della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico) e le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine sono soggette ad una tassa di bollo comprensiva di decimi ed addizionale, graduata nelle misure seguenti:

quando la somma:

non supera lire 100, L. 0,10;

supera lire 100 fino a L. 1000 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 0,10;

supera lire 1000 fino a lire 5000 per ogni 500 lire o frazione di 500 lire, L. 0,50;

supera lire 5000 per ogni 1000 lire e frazione di 1000 lire, L.
1.

Per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi e per quelle in bianco le tasse stabilite dal presente articolo sono raddoppiate.

Per le cambiali pagabili all'estero e per quelle provenienti dall'estero, in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine, le tasse di cui sopra sono ridotte a metà.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa di quietanza stabilita dal R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato C.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

Meda.